STATUTO DEL MOVIMENTO
Onda Calabra, movimento per la Legalità
Art. 1 Costituzione,
denominazione, sede e durata
E’ stato costituito in Montalto Uffugo il
movimento di promozione sociale “Onda
Calabra movimento per la Legalità” per la tutela degli
interessi morali, politici, sociali, economici, materiali e culturali dei
Calabresi, al fine di rafforzare l’Unità fra le regioni italiane, e concorrere
ad una reale coesione morale e sociale del Paese. L’associazione lavora per il
raggiungimento della “Democrazia Diretta” e fonda i suoi principi sulla
nonviolenza, pace, solidarietà, democrazia diretta, è
apartitica, indipendente, aconfessionale, non ha fini di lucro. Non aderisce a
nessun sindacato. L’associazione ha la durata di tempo
indeterminato.
Art.2
Il
Movimento nasce per consentire ai cittadini, afflitti dall’incertezza e dall’insicurezza
generale e aggrediti nella propria dignità, libertà e sovranità, oltre che nel
proprio patrimonio morale e materiale, a partecipare direttamente e personalmente
all’attività politica del Paese secondo i metodi democratici
Art. 3
- Il Movimento persegue, nel pieno rispetto dei principi e diritti della
Costituzione della Repubblica, i seguenti fini:
- stimolare il dibattito e la partecipazione dei cittadini intorno ai
problemi delle rispettive aree di residenza, di lavoro e di domicilio sui
temi della sicurezza, della legalità, della partecipazione politica
diretta, della cultura, della socializzazione, della tolleranza e
solidarietà fra i popoli;
- operare affinché i valori del territorio vengano salvaguardati e
tutelati a partire dalla figura centrale degli Agricoltori, custodi
dell’ambiente e del patrimonio culturale ed immateriale della nostra
Nazione, come da tutta la forza lavoro vera spina dorsale economica del
nostro Paese;
- perseguire iniziative di equità fiscale avendo come obiettivo la
progressività delle imposte nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 53
della Costituzione e l’eliminazione degli sprechi pubblici;
- promuovere provvedimenti per il recupero ambientale garantendo il
rispetto delle migliori condizioni igienico-sanitarie, per una equilibrata
urbanizzazione, per una cultura accessibile a tutti: ciò nel quadro di una
pacifica e duratura convivenza tra i cittadini;
- studiare, proporre e sperimentare tutte le forme di controllo popolare
e democratico affinché l’attività politica ed amministrativa pubblica sia
esercitata in modo etico, efficiente e trasparente;
- promuovere iniziative per lo sviluppo del lavoro contro ogni forma di
precariato e di lavoro sommerso;
- incentivare la formazione professionale affinché l’uomo divenga il
centro propulsore dell’attività produttiva del Paese;
- individuare, nel rispetto dell’art. 38 Cost., nuove forme di
assistenza alle famiglie, promuovendo un dignitoso tenore di vita
attraverso strumenti di rivalutazione economica, sociale e culturale, così
da realizzare un idoneo nucleo sociale di formazione delle nuove
generazioni;
- promuovere e tutelare lo sviluppo delle piccole e medie imprese,
cardine della crescita economica italiana, promuovendo tutte quelle
attività che sono proprie della Nazione, quali l’agricoltura, il turismo,
la pesca, l’artigianato, le industrie di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, le industrie di meccanica
leggera come qualunque altra attività lavorativa che concorra al sano
sviluppo economico del Paese;
Art. 4 soci
a)
Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si
riconoscono nei principi del presente Statuto e siano interessati a contribuire
agli scopi dell’associazione, possono partecipare sia persone fisiche che
soggetti giuridici; la domanda di ammissione va presentata al
Consiglio
Direttivo in forma scritta.
Nessun
motivo di natura politica, razziale, religiosa, di cittadinanza o di sesso può
essere elemento di rifiuto di adesione all’associazione.
b)
I soci si distinguono in :
- Soci
fondatori, coloro che partecipano all’atto costitutivo
- Soci
ordinari, coloro che ne fanno richiesta e versano la quota associativa
- Soci
onorari, coloro che hanno apportato particolari contributi allo sviluppo
dell’associazione, seno esentati dal versamento della quota associativa e
non hanno diritto di voto.
c)
Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei seguenti
casi:
- Decesso
- Dimissioni
- Mancato
pagamento della quota sociale
- Comportamenti
che vadano a ledere i principi dell’associazione, in questo caso sarà
compito del Consiglio direttivo valutare l’espulsione del socio; il quale
si potrà appellare all’assemblea dei soci.
d)
Il Consiglio Direttivo stabilisce ogni anno l’importo delle quote associative.
e)
La quota associativa non è trasmissibile a terzi, non è soggetta a
rivalutazioni e non può essere trasmissibile.
f)
Ogni socio ha diritto ad un voto, non sono ammesse deleghe.
g)
Le attività dell’associazione saranno divulgate tramite un portale, per mezzo
del quale verranno fatte anche le comunicazioni assembleari.
h)
Il socio che sostiene spese nello svolgimento di attività, potrà essere
rimborsato, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
i)
L’Associazione, si avvale delle attività prestate gratuitamente dai soci per il
raggiungimento dei propri scopi; l’Associazione può assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai
propri associati, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare
funzionamento, oppure se sia necessario per qualificare o specializzare
l’attività svolta.
Art. 5
Entrate e patrimonio sociale
- Il Movimento non ha fini di lucro.
- Per garantire la propria autonomia politica e culturale, si
autofinanzia con il concorso degli iscritti e di coloro che, senza una
particolare prestazione corrispettiva, intendono finanziare gratuitamente
e liberalmente il Movimento.
- Il patrimonio del Movimento è costituito dal contributo degli iscritti
e degli eventuali beni mobili ed immobili acquisiti nel tempo, purché non
in contrasto con le disposizioni di legge.
- In caso di scioglimento i beni patrimoniali dovranno essere ceduti ad
associazioni che operano con finalità benefiche.
Art. 6 organi
sociali
Sono organi
dell’associazione:
- L’Assemblea
dei soci
- Il
Consiglio Direttivo,
- Il
Presidente,
- Il
Vicepresidente
- Il
Tesoriere
Art. 8 Assemblea
dei soci
L’Assemblea
è l’organo sovrano e rappresentativo della volontà dei soci. Può essere
ordinaria e straordinaria. La convocazione spetta al Consiglio Direttivo
mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, anche diverso dalla
sede sociale, la data della convocazione, da comunicare via web almeno:
·
dieci giorni
prima di quello dell’adunanza ordinaria:
·
sette giorni
prima di quello dell’adunanza straordinaria.
L’assemblea
ordinaria:
- approva il bilancio consuntivo
e il bilancio preventivo;
- procede alla nomina delle
cariche sociali;
- approva i regolamenti che si
riterranno necessari;
- delibera sugli indirizzi di
gestione e approva i programmi delle attività;
- delibera sulle responsabilità
degli organi sociali;
- delibera su tutti gli altri
oggetti attinenti alla gestione sociale sottoposti al suo esame dal
Consiglio Direttivo e dai soci.
L’assemblea
ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno; si riunisce inoltre
ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
L’assemblea
straordinaria:
- delibera sulle modifiche
dell’atto costitutivo e dello statuto
- delibera sullo
scioglimento anticipato dell’associazione;
- delibera su qualsiasi questione
abbia carattere di necessità e urgenza.
Ogni
assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando
siano presenti almeno due terzi dei soci e in seconda convocazione quando siano
presenti almeno un terzo dei soci.
Hanno
diritto di partecipare all’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i
soci.
Non sono
ammesse deleghe.
Le deliberazioni
dell’assemblea sono adottate con il metodo del consenso.
Art. 7 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio
Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 5 ad
un massimo di 9 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto
oltre al quale ne fanno parte il Vicepresidente, il Tesoriere e i
Consiglieri. Resta in carica 3 anni e i suoi membri possono essere rieletti.
E’ investito
dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione; ad esso spetta tra
l’altro:
- convocare le assemblee dei
soci;
- curare l’esecuzione delle
deliberazioni dell’assemblea;
- ammissione dei nuovi soci ed
l’aggiornamento periodico degli elenchi degli associati
- programmazione delle attività
ed iniziative
- redigere i bilanci preventivi e
consuntivi;
- deliberare su contratti e
accordi di ogni genere inerenti l’attività sociale;
- conferire procure sia speciali
che generali per determinati atti o categorie di atti;
- fissare annualmente la tassa di
ammissione per ogni categoria di socio;
- istituire e gestire un sistema
contabile;
Il Consiglio
Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione
di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte
da soci e non soci.
Il consiglio
Direttivo delibera col metodo del consenso e svolge le sue funzioni a
titolo gratuito.
Art. 8
Il Presidente
Il
Presidente ha il potere di rappresentare l’associazione di fronte a terzi e in
giudizio. Può firmare in nome dell’Associazione, può stipulare contratti,
sottoscrivere convenzioni, riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati
pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo rilasciando quietanze
liberatorie e può compiere ogni altro atto in nome e per conto
dell’associazione.
Art. 9
Il Vicepresidente
Il Vice Presidente,
sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, può svolgere
funzioni di segretario.
Art. 10
Il Tesoriere
Il
Tesoriere, viene eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica tre anni, ed
ha la mansione di tenere i registri contabili e il registro degli associati nei
termini di legge; di presentare al termine di ogni semestre al Presidente e al
Consiglio Direttivo la situazione finanziaria dell’Associazione, di predisporre
tutti gli elementi al consiglio per la compilazione del bilancio preventivo e
consuntivo; può svolgere funzioni di segretario.
Art. 11 Esercizi associativi e
rendiconti annuali
Gli esercizi
associativi si chiudono il 31 dicembre di ogni
anno.
Entro tre
mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo predispone il
relativo rendiconto finanziario ed economico e lo sottopone prima all’esame e
all’approvazione dell’assemblea dei soci
Copia del
rendiconto deve essere disponibile presso la sede dell’Associazione nei
quindici giorni che precedono le assemblee di cui sopra.
Gli utili
netti derivanti dal rendiconto approvato sono interamente accantonati al
patrimonio associativo. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo
indiretto utili o avanzi di gestione, nonché riserve o fondi precedentemente accantonati
al patrimonio associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione degli
stessi non sia imposta dalla legge.
Art. 12 Durata e scioglimento
dell’associazione
a)
La durata dell’associazione è
illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea
straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, la quale dovrà
decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a
favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore.
L’assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi
preferibilmente tra i soci.
b) Per tutto quello non espressamente previsto dal
presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, e a quelle
delle altre leggi vigenti , sia nazionale che regionali.